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Società di persone, nel rendiconto gli stessi criteri di valutazione richiesti per il bilancio

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Per effetto della cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità dei crediti ancora incerti o illiquidi: si tratta di pretese che, se non comprese nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciate dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo.

Lo ha affermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 luglio 2018, n. 19302 , in linea con quanto precisato dai medesimi giudici di legittimità con la pronuncia n. 23269/2016.

Nell’occasione, in particolare, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la legittimazione del socio ad agire ex art. 2033 del Codice civile per crediti della società, sciolta senza essere messa in liquidazione, non menzionati nell’atto di scioglimento, pur contenente la delega ad un socio per la riscossione di eventuali sopravvenienze.

Con l’ordinanza 4 luglio 2018, n. 17489, invece, gli Ermellini hanno affermato che nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato – ai sensi dell’art. 2262 del codice civile – all’approvazione del rendiconto; quest’ultimo documento rappresenta infatti una situazione contabile che equivale – quanto ai criteri di valutazione – a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

A considerazioni analoghe la Cassazione approdò con la pronuncia n. 28806/2013. Con l’ordinanza n. 17490/2018, infine, è stato sottolineato che la delibera di esclusione di un socio di società di persone (per la cui validità è richiesta – ai sensi dell’art. 2287 c.c. – la maggioranza dei soci) non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale.

Le pronunce segnalate sono riportate nella Rassegna di giurisprudenza civile della Corte di Cassazione del mese di luglio, predisposta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

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