Secondo un consolidato orientamento maturato presso la giurisprudenza di legittimità, ai fini Irpef l’indennità supplementare corrisposta all’atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del Tuir.
Pertanto detto emolumento rappresenta una forma di retribuzione differita, assoggettata a tassazione separata e non integrale, “essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto” (in tal senso si segnalano in particolare le pronunce della Corte di Cassazione nn. 19859/2016, 9430/2003, 2458/2017, 5214/18 e 11381/2017).
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 17 gennaio 2019, n. 3629 , depositata lo scorso 7 febbraio.
Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir, l’imposta si applica separatamente, tra l’altro, sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e sulle “indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente”, compresi quelli previsti all’art. 47, comma 1, lettere a), d) e g), del D.P.R. n. 917/1986, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile.
Sono assoggettate al medesimo regime anche:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.