Nel giudizio civile, in caso di soccombenza dello Stato con condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la sentenza dev’essere registrata tramite prenotazione a debito (cioè senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.
Nella situazione descritta, quindi, la registrazione della sentenza non avviene attraverso il versamento della relativa imposta di registro.
Si ricorda che l’istituto della prenotazione a debito è disciplinato dall’art. 59 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dall’art. 158, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Ai sensi della prima delle norme citate, si registrano a debito:
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