È soggetta ad Iva la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo anteriormente alla data di ultimazione del medesimo: lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 4 agosto 2020, n. 241, in linea con l’orientamento assunto da tempo dall’Amministrazione fiscale (Circolari 1° marzo 2007, n. 12, par. 11, 12 marzo 2010, n. 12/E, par. 3.9 e 23 maggio 2013, n. 18/E, parr. 3.3. e 3.3.3).
Tale cessione, pertanto, è esclusa dall’ambito applicativo dei numeri 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo.
Per l’Agenzia delle Entrate, inoltre, un fabbricato si intende ultimato al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Di conseguenza, in applicazione del principio di alternatività tra Iva e registro (ex art. 40, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), all’operazione de qua si renderanno applicabili:
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