Soggette a Cosap le griglie ed intercapedini realizzate dal condominio su suolo privato aperto al pubblico
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Devono essere assoggettate a Cosap le griglie ed intercapedini realizzate dal condominio su un suolo privato aperto al pubblico: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 dicembre 2019, n. 2176, depositata lo scorso 30 gennaio. I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato quanto segue:
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – istituito dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), è stato concepito dal Legislatore come un “quid” ontologicamente diverso dal tributo (Tosap, di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e all’art. 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281), in luogo del quale può essere applicato;
- il Cosap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, talché esso è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Cass. 19 agosto 2003, n. 12167);
- di conseguenza, il presupposto applicativo del Cosap è “costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all’uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico”;
- in conclusione, la pretesa di pagamento è giustificata qualora non risulti “che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico” (Cass. nn. 1435/2018 e 26290/2019).