L’operatore socio sanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie; pertanto alle prestazioni fornite da queste figure professionali non è applicabile l’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Dette prestazioni dovranno quindi essere assoggettate ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 3 dicembre 2018, n. 90 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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