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Soggetti ad Iva i corsi per il rilascio della patente di guida

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E’ soggetta ad Iva l’effettuazione di corsi – teorici e pratici – finalizzati al rilascio della patente di guida: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 2 settembre 2019, n. 79 .

Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:

  1. ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, sono esenti da Iva “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”;
  2. per effetto della successiva lettera j) della norma citata, sono esenti anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”;
  3. con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che ai fini Iva la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” si riferisce in generale a un “sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”;
  4. di conseguenza, per gli eurogiudici “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

In conclusione: la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (…), ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Pertanto si ritengono superati i chiarimenti forniti con la Risoluzione 26 settembre 2005, n. 134/E.

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