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Tributi speciali catastali: prevalgono le indicazioni dell’Agenzia del Territorio

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Ai sensi dell’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228 , le Regioni – anche a statuto autonomo – le Province, i Comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla Legge 17 luglio 1951, n. 575 .

Con la Circolare 14 luglio 2009, n. 2/T, l’Agenzia del Territorio aveva precisato che queste agevolazioni si applicano anche ai servizi catastali introdotti successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 228/1954 , a condizione che:

  1. sia l’ente territoriale – Regione, Provincia o Comune – il soggetto obbligato all’adempimento previsto (ad esempio: dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale);
  2. non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti.

Tale principio è stato ora ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2019, n. 358.

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