Sarà emanato a breve il provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41): lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il comunicato stampa n. 88 pubblicato il 30 aprile 2021.
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto se da un lato la sospensione delle cartelle viene prorogata da fine aprile a fine maggio, dall’altro i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.
Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
Si ricorda che l’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha disposto tra l’altro:
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