Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: le nuove regole tecniche
Con il provvedimento del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Le nuove regole puntano a garantire maggiore trasparenza, tutela della privacy e semplificazione per i contribuenti.
Quali dati vengono utilizzati – A partire dal 31 marzo di ogni anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi:
- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
I dati riguardano sia il contribuente sia i familiari a carico e includono:
- soggetto erogatore della prestazione;
- data e tipologia del documento fiscale;
- tipo di spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso;
- tracciabilità del pagamento.
Tipologie di spese sanitarie considerate – Le categorie di spesa incluse sono:
- ticket per farmaci e prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci, compresi quelli omeopatici;
- acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- farmaci per uso veterinario;
- visite e prestazioni sanitarie (escluse chirurgia e medicina estetica).
Visualizzazione e gestione dei dati nella precompilata – All’accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza:
- il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi, aggregati per tipologia;
- il totale delle spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e i relativi rimborsi.
I rimborsi per prestazioni non erogate, se effettuati in un anno diverso da quello del pagamento, sono inseriti nel quadro dei redditi a tassazione separata.
Il contribuente può consultare e verificare nell’area riservata del sito dell’Agenzia tutte le informazioni sulle spese e sui rimborsi propri e dei familiari a carico, salvo opposizione.
Modifiche e controlli – Se la dichiarazione precompilata viene presentata senza modifiche ai dati delle spese sanitarie, le esclusioni dal controllo formale si applicano solo ai dati forniti da soggetti terzi e non modificati. In caso di modifiche, il controllo formale riguarda solo i documenti che hanno determinato la variazione.
Le informazioni di dettaglio sulle spese non sono visibili ai soggetti che prestano assistenza fiscale, ma possono essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia esclusivamente per attività di controllo.
Diritto all’opposizione – Il contribuente può esercitare il diritto di opposizione affinché i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate:
- non comunicando il codice fiscale al soggetto che emette lo scontrino;
- chiedendo al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale.
In alternativa, dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, è possibile comunicare l’opposizione all’Agenzia tramite:
- email (opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it);
- telefono (numeri dedicati);
- recandosi presso gli uffici territoriali.
La comunicazione deve indicare il tipo di spesa da escludere, il codice fiscale, i dati anagrafici e il numero identificativo della tessera sanitaria con la relativa scadenza.
Spese veterinarie – Le regole per le spese veterinarie sono analoghe a quelle delle spese sanitarie: i dati vengono trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria e resi disponibili all’Agenzia delle Entrate con le stesse modalità e garanzie di trattamento.