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Spesometro 2016: esonero per P.A., dettaglianti e tour operator

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Per lo spesometro 2016 in arrivo le esenzioni. Al fine di far fronte alle incertezze riguardanti alcuni soggetti tenuti all’adempimento, infatti, con un apposito comunicato stampa, l‘Agenzia delle Entrate ha anticipato che è in corso di emanazione un provvedimento teso ad escludere, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro e limitare l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per i commercianti al dettaglio ed i tour operator.

Chiarimenti anche per le operazioni “black list e per quelle già inviate al Sistema Tessera Sanitaria.

Ma procediamo con ordine.

Commercianti al minuto e i tour operator

Analogamente allo scorso anno, per i commercianti al dettaglio e gli operatori del settore turistico (di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972), resta fermo l’esonero dalla comunicazione per le operazioni sotto il tetto dei tremila euro senza Iva. In particolare, non vanno comunicate:

  • per i dettaglianti, le operazioni “attive” di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva;
  • per i tour operator, le operazioni “attive” di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Operazioni con Paesi black list

Con il comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate sembra confermare la tesi sostenuta da molti (anche dallo scrivente) secondo cui, pur venendo meno l’obbligo di comunicazione delle operazioni “black list” a partire dall’anno di imposta 2016, le relative operazioni sono da rilevare nell’ambito dello spesometro con applicazione di quanto previsto per le operazioni con l’estero.

Con il provvedimento di prossima uscita, infatti, l’Agenzia dovrebbe confermare che, a seguito della suddetta abrogazione, le operazioni con Paesi black listnon devono essere più incluse” nel modello Polivalente 2017. Tuttavia – continua il comunicato – “qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE”, che sono appunto i quadri in cui vanno riportate le operazioni con soggetti non residenti (UE, extra- UE), con esclusione dei dati relativi alle importazioni, esportazioni o operazioni intraUE.

Spese inviate al Sistema Tessera Sanitaria

Altro chiarimento atteso ai fini dell’adempimento in esame riguarda i soggetti che hanno inviato i dati al Sistema TS ai fini della predisposizione del modello precompilato.  In particolare l’Agenzia delle Entrate, “in un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria”, ha esonerato dallo spesometro i dati già trasmessi al Sistema TS compresi quelli inviati dagli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari.

Tuttavia – prosegue il comunicato – “qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. 78/2010 (articolo 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera Sanitaria”. Con ciò l’Agenzia sembra confermare che l’esonero è di tipo “oggettivo” e non “soggettivo” ossia che lo stesso ha il fine di evitare una duplicazione di adempimenti, lasciando facoltà al contribuente di inviare comunque tutti i dati rilevanti ai fini iva compresi quelli già inviati al sistema TS.

Amministrazioni pubbliche e autonome

Niente spesometro anche per le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, L. 196/2009) e le Amministrazioni autonome.

In mancanza, l’adempimento avrebbe dovuto riguardare la comunicazione delle “operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica” come stabilito nel provvedimento delle Entrate 128483/2013.

Ciò detto, con riferimento agli operatori che hanno effettuato operazioni con la P.A., la questione su cui si potrebbe porre l’attenzione riguarda l’indicazione nell’ambito del loro spesometro 2016 delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.  Sul punto, in relazione al “nuovo” spesometro nonché alla comunicazione opzionale delle fatture, la circolare 1/E/2017 ha precisato che possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche (emesse e ricevute) che transitano sul Sistema di Interscambio in quanto già acquisiti dalla stessa Agenzia.  Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente potrà inviare i dati relativi alle altre fatture o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole.

Orientamento questo che potrebbe valere anche per la comunicazione dei dati relativi al 2016.

Di fatto però, in mancanza di una espressa pronuncia in tal senso, sarà meglio tener conto ai fini dell’obbligo in esame di tutti i dati rilevanti ai fini Iva, compresi quelli risultanti dalle fatture elettroniche

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