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Spesometro e esterometro: la proroga resta solo annunciata ma il Mef rassicura

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La proroga del termine al 30 aprile per due importanti adempimenti, lo spesometro e l’esterometro, non è ancora stata ufficializzata con un provvedimento, ma il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci conferma in rinvio. “Voglio rassicurare i tanti addetti ai lavori, commercialisti in primis: il provvedimento di proroga al 30 aprile prossimo delle scadenze fiscali previste per il 28 febbraio è pronto ed è alla firma del Presidente Conte”.

Così ha dichiarato Bitonci, che il 13 febbraio scorso, a conclusione di un tavolo tecnico per affrontare le criticità derivanti dall’accavallarsi delle scadenze fiscali del mese di febbraio, aveva annunciato la proroga delle scadenze relative al primo trimestre 2019 dell’esterometro e del secondo semestre 2018 dello spesometro.

Il sottosegretario ha inoltre precisato che “il provvedimento ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la firma del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria”. Con la firma del presidente del Consiglio e la registrazione presso la Corte dei conti l’iter sarà concluso.

Per quanto riguarda in particolare lo spesometro (relativo al quarto trimestre 2018 o secondo semestre 2018) si ricorda che vi sono tenuti i soggetti passivi Iva, fatta eccezione per:

  1. coloro che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e i “contribuenti minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
  2. i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
  3. i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento da ultimo citato);
  4. le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome, ma soltanto per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Relativamente al cosiddetto esterometro, invece, si tenga presente che:

  1. sono tenuti a comunicare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di gennaio, gli operatori Iva obbligati all’emissione della fatturazione elettronica;
  2. l’obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  3. sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  4. la comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel mese di riferimento e quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.

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