Spesometro, in arrivo le comunicazioni di anomalie relative al 2017
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È stato emanato il provvedimento direttoriale che stabilisce le modalità di invio delle lettere con le quali l’Agenzia delle Entrate comunica la sussistenza di discordanze tra lo spesometro e il volume d’affari dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2017.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- dette comunicazioni devono contenere i seguenti dati:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (ai sensi dell’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- ricevuta la comunicazione, il contribuente può (anche avvalendosi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322):
- chiedere informazioni;
- segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- regolarizzare gli errori o le omissioni attraverso il ravvedimento operoso, con la conseguente riduzione delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- il ricorso al ravvedimento operoso è ammesso a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di controlli formali ex art. 36-ter del richiamato D.P.R. n. 600/1973.
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