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Spunta la flat tax per i pensionati che rientrano dall’estero

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Tra le proposte avanzate nelle ultime ore dalla maggioranza di Governo, si segnala l’introduzione di una flat tax al 7 per cento per incentivare il rientro in Italia, con il trasferimento nel Mezzogiorno, dei pensionati italiani che hanno spostato la propria residenza all’estero.

Si ricorda che gli articoli 4 e 6 del disegno di legge di Bilancio prevedono l’introduzione, già dal 2019, della flat tax al 15 per cento per partite Iva e piccole imprese con ricavi e compensi fino a 65mila euro: sono stati infatti sostituiti i commi 54 e 55 all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Al riguardo la norma precisa inoltre quanto segue:

  1. in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  2. dal 1° gennaio 2020, per chi percepisce compensi oltre 65mila e fino a 100mila euro scatterà un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento (anche in questo caso, qualora si esercitino contemporaneamente attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  3. non possono peraltro applicare l’imposta sostitutiva in esame:
    1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari;
    2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
    3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure a Srl o ad associazioni in partecipazione;
    5. i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati (di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

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