È possibile accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 68 . Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:
Con la Risposta 3 novembre 2020, n. 521, l’Agenzia delle Entrate aveva peraltro precisato che il Superbonus non spetta in relazione alle spese sostenute per la sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura. L’agevolazione è invece riconosciuta – ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera a), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica – per le spese sostenute per “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
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