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Stabilite le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto Iva

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È stato pubblicato il provvedimento direttoriale che stabilisce le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto Iva relativo a dicembre.

Si ricorda al riguardo che il termine per l’acconto Iva è stato fissato al 27 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405; il versamento dev’essere effettuato mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali, agli agenti della riscossione e, dal 2014, agli istituti di pagamento diversi dalle banche iscritti all’albo ai sensi dell’art. 114-septies del Testo Unico Bancario e convenzionati con l’Agenzia (art. 19, commi 1 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37).

Il provvedimento in esame dispone in particolare che:

  1. le somme versate a banche, uffici postali ed agenti della riscossione, a titolo di acconto Iva nei giorni 20, 21, 24 e 27 dicembre 2018 dovranno essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 (“Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”) entro le ore 14.50 del prossimo 31 dicembre. Tali intermediari potranno effettuare la prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2018;
  2. banche, Poste Italiane S.p.A. ed agenti della riscossione sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo gli standard tecnici di cui al Manuale SIA – RI – VEUN 001 in vigore), i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell’Iva:
    1. nella giornata del 21 dicembre 2018, entro il 2 gennaio 2019;
    2. nella giornata del 24 dicembre 2018, entro il 3 gennaio 2019;
    3. nella giornata del 27 dicembre 2018, entro il 4 gennaio 2019;
  3. tali intermediari possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto Iva nelle giornate del 20, 21, 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre;
  4. nei giorni 20, 21, 24 e 27 dicembre 2018 non si applicano da parte delle banche le norme sull’anticipato riversamento di cui all’art. 21, comma 2-bis, del D.Lgs. 241/1997.

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