In materia di fringe benefit assegnati ai dipendenti, ai fini della determinazione della base imponibile l’art. 51, comma 3, del Tuir fa riferimento al “valore normale” quale criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura. In tale contesto, l’art. 9, comma 4, lettera b), del Tuir prevede che, per le azioni non quotate, il “valore normale” debba essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 ottobre 2019, n. 427, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto segue:
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