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Strutture private accreditate al SSN, le prestazioni sanitarie vanno comunicate senza indicare la modalità di pagamento

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Ai sensi dell’art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), la detrazione Irpef del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (e in altre disposizioni) spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per effetto del successivo comma 680 , il principio di cui sopra non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In altre parole, la detraibilità in esame è subordinata all’effettuazione del pagamento mediante “versamento bancario o postale”, oppure tramite i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o “altri sistemi di pagamento”). Resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza – ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 marzo 2021, n. 158 – le strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale comunicano al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento.

In materia si richiamano inoltre:

  1. l’art. 2 del D.M. 19 ottobre 2020, rubricato “Trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS”;
  2. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2020, n. 329676 , sulla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dal 2020.

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