Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter , del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all’art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. La norma precisa inoltre che:
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2020, n. 155, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che viene meno il requisito del controllo qualora gli eredi pongano in essere un’operazione di riorganizzazione che non permetta alla comunione ereditaria di mantenere o integrare il controllo delle società beneficiarie poiché ognuna di esse sarà totalmente partecipata da ogni singolo erede e gestita autonomamente da ognuno di essi, indipendentemente dalla comunione ereditaria.
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