Il Superbonus del 110 per cento – introdotto dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2020, n. 325. In tal caso, il contribuente può scegliere tra:
L’Agenzia ha precisato inoltre che il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso: detto contributo, in particolare, è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
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