La tinteggiatura della facciata esterna non rientra nel Superbonus
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Per gli interventi di tinteggiatura della facciata esterna non è possibile usufruire del Superbonus (misura introdotta dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”): lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2020, n. 327. Per detti interventi, il contribuente potrà usufruire del “bonus facciate”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- il bonus facciate consiste in una detrazione riconosciuta per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la detrazione è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ;
- possono usufruirne tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari;
- per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
- dell’avvio dei lavori, oppure
- del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori. In particolare, il contribuente deve:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
- essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (Circolare Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020, n. 2/E);
- a differenza delle agevolazioni già presenti in materia, non sono previsti limiti massimi di spesa.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo, è da detrarre nell’anno di sostenimento dei lavori e in quelli successivi.