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Superbonus anche se le unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari sono locate a un unico soggetto

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È possibile usufruire del Superbonus nel caso in cui le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari siano concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore): lo ha precisato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una audizione che si è tenuta ieri presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, in cui è stata riepilogata la disciplina normativa riguardante l’agevolazione (art. 119 del D.L. n. 34/2020) e forniti alcuni chiarimenti in merito ad alcune questioni emerse durante le audizioni in materia di Superbonus.

Nell’intervento è stato peraltro confermato che la misura non spetta qualora l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio conceda in locazione o in comodato tutte o alcune di tali unità immobiliari a più soggetti (detentori): in tal caso, infatti, non viene ad esistenza un condominio.

Inoltre, per quanto riguarda il terzo settore è stato precisato che:

  1. per le associazioni e società sportive dilettantistiche il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  2. per le Onlus, le Aps e le OdV, il beneficio è applicabile a tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari;
  3. per le Onlus, le Aps e le Odv, non opera la limitazione – prevista per le persone fisiche – in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”. Tale limitazione – ha precisato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – è funzionale solo ad escludere, per le persone fisiche, la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale;
  4. per le tre tipologie di enti non commerciali indicati al punto precedente, infine, non opera neppure la regola che limita la possibilità di fruire del Superbonus soltanto a due unità immobiliari, in quanto anche tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Nel corso dell’intervento Ruffini ha annunciato che a breve l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una nuova circolare.

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