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Piccola proprietà contadina, registro al 9% in caso di rinuncia e di decadenza dalle agevolazioni

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Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Ismea, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Tali soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Per effetto dell’art. 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si applica l’imposta di registro nella misura del 15 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 24 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9 per cento (prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”, ex art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza di richiesta delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC). Ne consegue che, qualora l’acquirente rinunci espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina al trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, si renderà applicabile l’imposta di registro nella misura del 9 per cento.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 18 novembre 2020, n. 551, è stato chiarito quanto segue:

  1. in assenza della richiesta delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, si applica l’imposta di registro nella misura del 9 per cento, ex art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
  2. la predetta aliquota del 9 per cento, quindi, si applica sia in caso di rinuncia alle agevolazioni di cui al D.L. 194/2009, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia in caso di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula dell’atto. Per effetto della decadenza dai benefici fiscali previsti – ha sottolineato l’Agenzia – non viene meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9 per cento per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.

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