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Superbonus escluso per gli interventi antisismici su due unità immobiliari C/2, detenute in comodato dalla stessa persona

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Non è possibile usufruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati su due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2, che il contribuente detenga in comodato, “funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti” che, al termine dei lavori, saranno destinate all’uso abitativo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 febbraio 2021, n. 87.

Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, in particolare, erano previsti rinforzi strutturali di fondazioni, solai, pilastri in muratura esistenti e di tutte le murature perimetrali dell’edificio terra/cielo, nonché la ristrutturazione del tetto con inserimento di cordolo in cemento armato su tutto il perimetro e la realizzazione di una intelaiatura in acciaio collaborante con le strutture portanti al fine del potenziamento della risposta sismica dell’unità immobiliare posta tra il primo piano e il tetto.

Nella risposta si sottolinea tra l’altro che, essendo l’intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni, dei solai, sulle murature perimetrali dell’edificio terra/cielo e sul tetto e, dunque, su “parti comuni” alle due unità immobiliari distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che compongono l’edificio di un unico proprietario, le relative spese non sono ammesse al Superbonus. Non possono accedere alla misura in esame neppure le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico: per tali spese, infatti, spetta la detrazione con l’aliquota più elevata solo se detti interventi sono realizzati congiuntamente ad un intervento “trainante” (art. 119, comma 5, del decreto “Rilancio”). Per le spese in questione è invece possibile fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir.

Per i citati interventi antisismici, infine, è possibile usufruire del sismabonus (ex art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 63/2013). In particolare, la detrazione in commento spetta per le spese sostenute per gli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a edifici adibiti ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274.

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