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Superbonus: le indicazioni del Notariato in caso di accorpamento di unità immobiliari

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Con lo Studio n. 27-2021, il Consiglio nazionale del Notariato ha ripercorso la disciplina del Superbonus, soffermandosi anche su taluni dubbi interpretativi.

Tra questi, la situazione che si verifica nel caso in cui per un caseggiato costituito da cinque unità immobiliari abitative appartenente a un unico proprietario (che pertanto non avrebbe diritto di accedere al Superbonus) sia possibile, senza trasmodare nell’abuso di diritto, anteriormente all’inizio dei lavori procedere a un accorpamento tra due delle cinque unità abitative riducendo pertanto il numero di unità complessive del fabbricato a quattro. “Probabilmente – spiega il documento del Notariato – la soluzione è legittima soltanto qualora sia supportata da idoneo provvedimento edilizio abilitativo, siano stati eseguiti e conclusi i lavori di accorpamento e sia stata effettuata la variazione catastale prima dell’inizio dei lavori che danno accesso al Superbonus”.

Si ricorda che l’art. 1, commi 66 e 67, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha rivisto la disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. È stato tra l’altro prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti equipollenti il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022; per gli interventi eseguiti dagli Iacp la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato eseguito almeno il 60% dell’intervento totale.

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