Superbonus per i lavori su parti comuni
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Ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi effettuati su parti comuni dell’edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge del proprietario degli immobili oggetto di intervento che siano situate in un edificio diverso da quello condominiale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 dicembre 2021, n. 806.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- per effetto del richiamo contenuto nell’art. 119, comma 4, del D.L. 34/2020, all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare (Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020);
- anche ai fini del Superbonus – analogamente a quanto previsto per ecobonus e sismabonus – nell’ipotesi in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto degli interventi, il calcolo dev’essere effettuato tenendo conto anche delle pertinenze (in tal senso si richiama la Circolare n. 30/E/2020).