Ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi effettuati su parti comuni dell’edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge del proprietario degli immobili oggetto di intervento che siano situate in un edificio diverso da quello condominiale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 dicembre 2021, n. 806.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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