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Superbonus su immobili che solo successivamente saranno destinati ad abitazione

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È possibile fruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico anche se effettuati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità è tuttavia subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 15 ottobre 2021, n. 709.

Si ricorda inoltre che:

  1. con riferimento alle opere effettuate tramite “demolizione e ricostruzione”, il Superbonus spetta anche a fronte di interventi inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) (Risposta 27 luglio 2021, n. 513, in linea con la Circolare n. 24/E/2020);
  2. per effetto delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 1, lettera b, n. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (…)”;
  3. il Superbonus spetta anche per gli interventi che consistono nella demolizione e ricostruzione della propria abitazione con una volumetria maggiore, ai fini dell’adeguamento antisismico e per esigenze personali della propria famiglia;
  4. la qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

Risposta_709_15.10.2021

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