Tarsu, per l’esenzione non è sufficiente la dichiarazione di temporanea chiusura dell’albergo
La Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) è dovuta “unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni)” (Corte di Cassazione 15 febbraio 2013, n. 3773), in quanto la detenzione o l’occupazione di locali e aree scoperte comporta una “presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti”, alla quale consegue la soggezione al tributo, semprechè il contribuente non porti elementi idonei a superarla (Cass. 18 dicembre 2003, n. 19459, 5 agosto 2004, n. 15083 , 15 settembre 2014, n. 19469, 5 settembre 2016, n. 17622 e 19 aprile 2018, n. 9790).
In applicazione di tali principi, in giurisprudenza è stato affermato che:
- nel caso di esercizi alberghieri, ai fini dell’esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura (Cass. 9 novembre 2016, n. 22756 e 27 dicembre 2018, n. 33426);
- la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto dipendente dalla volontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o dal mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dalla normativa (Cass. 13 giugno 2012, n. 9633). Dalle considerazioni che precedono emerge che la mera dichiarazione del contribuente – di temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione – non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile: in tal senso si è pronunciata la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 19 giugno 2019, n. 22705, depositata lo scorso 11 settembre.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti alla Tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.