Si applica la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, sulle retribuzioni arretrate versate – a seguito di una pronuncia giudiziale – dal datore di lavoro a docenti non di ruolo impiegati all’estero, qualora detta sentenza nulla disponga in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 febbraio 2020, n. 24. Qualora il sostituto d’imposta non sia a conoscenza dell’aliquota media dei singoli docenti – determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir – potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice. Al riguardo si ricorda quanto segue:
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