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Tax credit locazioni, da Cndcec e Fnc un elenco degli eventi calamitosi

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Cndcec e Fondazione nazionale commercialisti hanno pubblicato ieri un documento di ricerca che analizza il cosiddetto tax credit locazioni, cioè il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Lo studio, in particolare, si sofferma sulle misure previste a favore dei contribuenti con il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus. Pur non essendo possibile stilare un elenco esaustivo di tali territori, il documento riporta, per le singole regioni, un breve elenco di eventi calamitosi che assumono rilievo ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta in esame.

Per poter utilizzare legittimamente il credito, occorre individuare puntualmente i Comuni interessati dalle delibere emergenziali.

Si ricorda che il richiamato art. 28 del D.L. 34/2020 prevede l’istituzione di un credito d’imposta sul canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Possono usufruire di tale misura i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta viene riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, il credito d’imposta del 60 e del 30 per cento di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

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