Tax credit locazioni, nell’F24 codice tributo “6920”
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Con la Risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920”, utilizzabile ai fini della fruizione in compensazione – con l’F24 – del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Si ricorda che sono ammessi alla misura le seguenti tipologie di contribuenti:
- esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020. Pertanto la misura interessa:
– gli imprenditori individuali, le snc e le sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
– i soggetti Ires (di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir);
– le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir;
– le persone fisiche e le associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del medesimo Testo Unico;
– i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa; - le strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. A tal fine:
– rilevano le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO, a prescindere dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato;
– per “attività agrituristica” si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e alle relative norme regionali;
– non sono peraltro ammessi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente;
– l’agevolazione in esame spetta invece a chi svolge un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno; - gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
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