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Tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

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L’art. 120 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati in allegato al medesimo decreto.

In linea generale, il credito d’imposta spetta per tutti i costi relativi ad interventi effettuati su strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 e sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità, in considerazione della tipologia di attività svolta e dei luoghi in cui la stessa viene posta in essere. Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie, in quanto la cessione a terzi doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2021.

Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, l’Agenzia precisò che l’agevolazione in esame spetta:

  1. alle attività di impresa, arte o professione esercitate in luogo aperto al pubblico o in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti di capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, ricomprese nell’allegato 1 (ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema). Si deve quindi trattare di enti e società di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, sempreché riconducibili all’elenco di cui al richiamato allegato 1;
  2. alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta in commento sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare, questi ultimi sono gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Nell’ambito delle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, si deve fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori, ecc.), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Sulla base delle considerazioni che precedono, con la Risposta all’istanza di interpello 8 luglio 2021, n. 469, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

INVESTIMENTO SPETTANZA del CREDITO d’IMPOSTA
Acquisto della licenza di utilizzo di un software di gestione alberghiera, utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in cloud e non su postazione fissa), che consente:

  • alla clientela e al personale, di effettuare il check in e il check out e le altre operazioni di front-office reception a distanza, evitando il contatto col personale all’arrivo in struttura e in partenza;
  • al personale dipendente, di lavorare da remoto in modalità smart working e gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente.
SI
Acquisto di un software, con il relativo hardware, da utilizzare nei ristoranti e finalizzato alla dematerializzazione dei menù, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell’asporto da remoto. Ciò consentirà di ridurre i contatti tra il personale e i clienti. SI (1)
Acquisto di software che consente di ottimizzare la vendita on-line dei servizi offerti alla clientela dell’istante. NO
(1) Resta comunque escluso l’acquisto degli hardware che non risultano parte integrante e indispensabile per l’uso dei programmi acquistati.
(2) Si tratta – ha spiegato l’Agenzia – di un investimento che non trova una diretta connessione “con le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture”.

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