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Tax credit sanificazione

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L’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) riconosce un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Con il Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, prot. n. 191910 , sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

In particolare, era stato disposto che:

  1. i soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al credito d’imposta erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate – entro il 4 novembre 2021 – l’ammontare delle spese ammissibili;
  2. il credito d’imposta – pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una determinata percentuale.

Ora, con il Provvedimento direttoriale 10 novembre 2021, Prot. n. 309145/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale percentuale sia pari al 100 per cento. La norma precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che possono usufruire dell’incentivo in esame:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purchè in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.

Sono ammesse le seguenti spese:

  1. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  3. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021

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