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Termini stretti per la nota di variazione Iva in presenza di una transazione

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In presenza di un accordo transattivo, la nota di variazione Iva può essere effettuata soltanto entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 3 giugno 2019, n. 178.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Come sottolineato nella risposta in esame, la funzione della transazione è quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni;
  2. gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie), oppure si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni (in tal senso si rinvia alle pronunce della Cassazione nn. 27448/2005, 7830/2003 e 10937/1996);
  3. al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso per individuare la specifica volontà delle parti. In via generale, l’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite si caratterizza quale effetto tipico o naturale dell’accordo di composizione della controversia.

In particolare, si deve distinguere tra transazione “dichiarativa” (o conservativa) e transazione “novativa”: nel primo caso, infatti, non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; nella transazione “novativa”, invece, le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’Iva dev’essere oggetto di specifica valutazione.

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