Ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando, tra l’altro, sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia. Ne deriva che il trasporto di gas è territorialmente rilevante nel territorio dello Stato nel caso in cui sia effettuato su commissione e a favore dei proprietari dello stesso (shipper), soggetti passivi Iva, dietro pagamento di un corrispettivo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 giugno 2020, n. 193.
In particolare, tale conclusione non muta qualora la progettazione, realizzazione e messa in funzione del gasdotto, che passa anche per l’Italia, faccia capo ad una società di diritto estero, residente in uno Stato extraUe, che ha costituito una stabile organizzazione in Italia, sempreché quest’ultima non sia intervenuta nel trasporto reso a favore degli shipper, cioè dei committenti. Per effetto dell’art. 17, comma 2, del decreto Iva, saranno quindi gli shipper italiani, soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ad assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge.
Al riguardo si ricorda che, per effetto dell’art. 7-bis, comma 3, del D.P.R 633/72 – che ha recepito gli articoli 38 e 39 della Direttiva Iva – stabilisce, tra l’altro, che:
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