È ammessa la possibilità per il titolare di un deposito fiscale autorizzato di compensare l’accisa dovuta con il proprio credito Iva, nel limite di 700mila euro di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato da ultimo dall’art. 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35): lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 18 maggio 2020, n. 4. Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:
Nel fornire la risposta in commento, l’Agenzia richiama quanto chiarito con:
In quest’ultimo documento di prassi, in particolare, fu precisato che il proprietario dei beni non può “effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell’articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d’imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento”.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.