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Trasferimenti da e per l’estero, ravvedibile l’omessa comunicazione

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Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, gli intermediari bancari e finanziari indicati dalla norma che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti e nei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e valori, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate determinati dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir.

In materia è intervenuto il Provvedimento direttoriale 24 aprile 2014, 58231, il quale al punto 4.2 ha disposto che detta comunicazione debba essere effettuata annualmente e venga trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa. Per la violazione dei suddetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 5 del richiamato D.L. 167/1990).

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 luglio 2019, n. 299, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. alla citata sanzione amministrativa pecuniaria si applica l’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera c), n. 3), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158– secondo cui “Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”;
  2. tale sanzione ridotta può essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento.

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