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Trattamento Iva delle rette chieste agli ospiti di una casa rifugio istituita dal Comune per le donne vittima di violenza

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Alle rette chieste agli ospiti di una casa rifugio istituita dal Comune per le donne vittime di violenza (ed eventualmente per i loro figli), necessarie alla copertura delle spese di gestione della struttura, non è applicabile l’art. 10, comma 1, numero 27-ter), del D.P.R. 633/72: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 16 febbraio 2021, n. 112.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. la citata norma del decreto Iva prevede l’esenzione dal tributo qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
    1. dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;
    2. tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
    3. le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale o enti del Terzo settore non aventi natura commerciale. Nell’elenco (tassativo) dei beneficiari non sono comprese le “donne vittime di violenza”;
  2. a tali rette, peraltro, può applicarsi il regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, comma 1, numero 21), del D.P.R. 633/72, qualora il Comune effettui nella casa rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.). Se invece il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi, le rette devono essere assoggettate ad Iva in base al regime proprio delle relative prestazioni.

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