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Tributi locali, all’esame della Camera le esenzioni per le manifestazioni culturali su suolo pubblico

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Un emendamento al decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), all’esame della Camera, prevede la possibilità per gli enti locali di riconoscere l’esenzione dai tributi locali per le manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico: a tal fine è sufficiente la delibera dell’organo esecutivo. In materia di tributi locali, il D.L. 34/2020 dispone quanto segue:

  1. i termini per l’approvazione delle delibere in materia di Tari e Imu vengono uniformati al 31 luglio 2020 (art. 138);
  2. è prevista l’esenzione dalla prima rata Imu, scaduta il 16 giugno 2020, per gli immobili:

    • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
    • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività (art. 177);
  3. è previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (art. 181).

La norma dispone inoltre che, fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale allegando la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

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