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Tributi locali: sufficiente la delibera di Giunta comunale, ratificata dal Consiglio, per differire il termine di versamento

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Con la Risoluzione 8 giugno 2020, n. 5/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i Comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza. In particolare, con tale documento di prassi è stato precisato quanto segue:

  1. gli enti locali possono, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore;
  2. considerata l’attuale situazione emergenziale – è sufficiente la delibera della Giunta comunale, sempreché tale atto venga successivamente ratificato dal Consiglio. In tal senso depone la giurisprudenza amministrativa: il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze nn. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio comunale;
  3. è invece preclusa la possibilità di delegare alla Giunta comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio comunale, il potere di differire i termini del versamento (in tal senso si segnala la sentenza n. 5288/2014 del Consiglio di Stato);
  4. è inoltre ammessa la possibilità per il Comune di differire il termine di versamento dell’Imu, stante il disposto dall’art. 1, comma 762, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). La regola appena esposta non si applica peraltro alla quota Imu di competenza statale (relativa agli immobili a destinazione produttiva), i cui termini di versamento non possono essere stabiliti dall’ente locale;
  5. il differimento del termine di versamento dell’Imu può essere equiparato alla possibilità per il Comune di lasciare la scadenza Imu al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto Imu senza pagare sanzioni ed interessi;
  6. il Comune non può comunque rinunciare integralmente alle sanzioni o agli interessi, ferma restando la possibilità per l’ente locale di introdurre agevolazioni come ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

I chiarimenti che precedono sono stati emanati alla luce del disposto dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e della giurisprudenza amministrativa intervenuta in materia: il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui al richiamato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale): così l’ordinanza 28 agosto 2001, n. 4989, citata nella risoluzione 30 luglio 2002, n. 8/DPF.

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