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Unioncamere detta i requisiti per iscriversi al registro degli innovation manager

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Unioncamere ha definito i seguenti principali requisiti per potersi iscrivere al registro dei manager dell’innovazione, previsto dai DD.MM. 7 maggio 2019 e 29 luglio 2019, entrambi emanati in attuazione dell’art. 1, commi 228230 e 231, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

  • laurea in discipline tecnico scientifiche o diploma di tecnico superiore rilasciato dagli ITS;
  • certificazione professionale in settori gestionali e dell’innovazione;
  • esperienza professionale maturata in contesti di innovazione o in tecnologie 4.0.

I professionisti contenuti in questo registro alimenteranno l’apposito elenco del Mise per l’acquisizione di consulenze manageriali specialistiche finalizzate all’adozione di processi di trasformazione tecnologica e digitale 4.0, beneficiando dei voucher dell’importo massimo di 40.000 euro per le singole imprese e di 80.000 euro per le reti d’imprese.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il candidato deve raggiungere il punteggio minimo di 60 su 100. Qualora la somma dei punti dovesse risultare all’interno di un range compreso tra 50 e 60, il candidato dovrà essere sottoposto ad un esame obbligatorio per la valutazione delle competenze maturate che darà esito positivo solo se il punteggio conseguito sarà uguale o superiore a 60.

La Manovra 2019, infatti, ha introdotto la possibilità per le Pmi di usufruire di appositi voucher per l’acquisto di consulenze nell’ambito di Industria 4.0.

In particolare, i contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere:

  1. i processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0”;
  2. i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

Sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sono micro, piccole o medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  2. non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
  3. hanno la sede legale e/o un’unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  4. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  5. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  6. non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

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