Nel fornire i primi chiarimenti in materia di ISA, con la Circolare 2 agosto 2019, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha illustrato anche gli adempimenti in capo agli intermediari, distinguendo a seconda che questi siano muniti di un’apposita delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, oppure no.
Nella prima ipotesi, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, gli incaricati della trasmissione telematica (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) sono tenuti ad inviare tramite Entratel all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali chiedono tali dati.
Il file deve contenere:
L’incaricato sprovvisto di delega, invece, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati deve acquisire le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico (in quest’ultimo caso secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale).
La delega deve contenere i seguenti dati:
L’incaricato invierà tramite Entratel all’Agenzia un file (predisposto utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia) contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati. Il file deve contenere:
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