In materia di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106) non costituisce atto di espropriazione forzata e pertanto può essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2.
Tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, dev’essere preceduta – pena la sua nullità – dalla comunicazione e dalla concessione al contribuente di un termine di 30 giorni per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass. 18 settembre 2014, n. 19667, 26 febbraio 2019, n. 5577, 14 aprile 2016, n. 13115, e 23 novembre 2015, n. 23875).
Al riguardo, con l’ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.
Si ricorda che ai sensi dell’attuale versione del richiamato art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
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