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Estesi agli acquirenti successivi gli incentivi previsti per la redistribuzione di aree tra colottizzanti

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Con la Risposta all’istanza di interpello 27 febbraio 2020, n. 76, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle agevolazioni previste dall’art. 20, comma 2, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) in caso di trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili da una persona fisica che aveva originariamente stipulato con il Comune la convenzione urbanistica con la quale la medesima si impegnava alla realizzazione di un intervento di trasformazione urbana adottato con deliberazione del Consiglio comunale. Posto che il cedente risultava non in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla realizzazione del predetto intervento, egli intendeva procedere alla cessione dei propri diritti sull’area interessata a favore di altro soggetto (una cooperativa edilizia) in possesso invece di tali requisiti.

Nello specifico, l’Agenzia ha affermato che le citate agevolazioni spettano anche in caso di trasferimento degli immobili al nuovo soggetto attuatore (cooperativa edilizia), sempreché tale cessione risulti stata effettuata prima e preordinatamente alla trasformazione del territorio, così come disciplinata dalla relativa convenzione. Tale conclusione – in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 13-2018/T – vale quindi a condizione che:

  1. l’atto di trasferimento sia preordinato e/o attuativo della trasformazione del territorio pianificata dall’ente;
  2. la convenzione sottoscritta, finalizzata ad illustrare lo scopo dell’intervento urbanistico oggetto dello strumento di pianificazione di dettaglio, contempli espressamente l’ipotesi che le aree oggetto di intervento possano essere cedute a soggetti diversi rispetto ai proprietari originari delle medesime, fermi restando gli obblighi sanciti dalla convenzione medesima in attuazione dello strumento urbanistico e finalizzati alla trasformazione del territorio.

Si ricorda infine che ai sensi del richiamato art. 20, comma 2, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 – introdotto dall’art. 1, comma 88, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – il trattamento tributario di cui al primo comma dello stesso art. 20 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale ex art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Come spiegato dall’Agenzia nella risposta in commento, la nuova formulazione della norma “appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati”, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

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