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Valido l’avviso di accertamento che rinvia al pvc notificato al contribuente

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Ai fini dell’ammissibilità della motivazione per relationem è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al pvc notificato al contribuente: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 giugno 2019, n. 5165, depositata lo scorso 26 febbraio (sull’argomento si rinvia anche a Cass. n. 29002/2017). Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre precisato che:

  1. l’avviso di accertamento, persino nell’ipotesi di doppia motivazione per relationem, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32127);
  2. la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso ne ha condiviso le conclusioni ed ha così inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20 dicembre 2018, n. 32957, e 20 dicembre 2017, n. 30560).

In materia si ricorda infine quanto segue:

  1. è nulla (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile) la sentenza motivata “per relationem”, mediante una mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione: in tali casi, infatti, la motivazione è solo apparente (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20648);
  2. a conclusioni analoghe si deve approdare qualora la sentenza si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia pertanto possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 8 gennaio 2015, n. 107, e 6 marzo 2018, n. 5209);
  3. è nulla anche la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che il giudice di appello ha effettuato una valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022/2017);
  4. la motivazione per relationem è legittima soltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti, oppure “riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite civili con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815);
  5. per i giudici di legittimità, infine, nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad un’altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di una autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica.

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