Ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti – anche esecutivi e cautelari – diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Al riguardo si precisa quanto segue:
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 27 febbraio 2020, n. 80, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione in esame non può essere riconosciuta in presenza di separazioni effettuate davanti all’ufficiale di stato civile del Comune, disciplinate dall’art. 12 del 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162. Si tratta – ha spiegato l’Agenzia – di una modalità semplificata di separazione, che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.
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