Per effetto dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del Tuir, si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente a condizione che, nel periodo d’imposta, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio dell’anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui. In tal caso, quindi, il Legislatore ha equiparato il prelievo dal conto corrente o dal deposito alla cessione a titolo oneroso della valuta, a nulla rilevando la finalità a cui le somme prelevate siano destinate: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 luglio 2020, n. 210.
Si tratta di una equiparazione giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta (a tal fine si richiama la Circolare n. 165/E/1998, par. 2.2.3). Nel documento è stato inoltre sottolineato che:
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