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Verifica valida anche se la permanenza nella sede del contribuente si protrae oltre i termini consentiti

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Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente “è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, nè la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ‘ratio’ delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” (così Corte di Cassazione n. 10481/2017 e n. 17002/2012; in senso analogo si sono espresse Cass. n. 14020/2011 e n. 19338/2011).

Per gli Ermellini, inoltre, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, “atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (così Cass. n. 7584/2015; in tal senso anche Cass. n. 24690/2014).

Sull’argomento è stato infine affermato che la il richiamato art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000 “non si riferisce alla durata delle attività di verifica ma alla durata della permanenza degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria nella sede del contribuente” (Cass. 5315/2015).

I principi sin qui illustrati sono stati confermati da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte, con l’ordinanza 12 luglio 2018, n. 18390.

Si ricorda che ai sensi della norma sopra citata, la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio.

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