L’Agenzia delle Dogane, con la Nota 16 luglio 2018, n. 70339/RU , rispondendo ad alcuni quesiti in merito ai criteri di applicazione delle regole previste dal Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU ) e dalle relative disposizioni integrative (Regolamento delegato UE 2446/2015 – RD ) per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ha fornito le indicazioni applicative per la corretta e uniforme interpretazione delle norme sulla materia.
La nota ricorda in proposito che le regole generali per l’attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci sono definiti dall’art. 60 del CDU – che individua le due fattispecie costituite da merci interamente ottenute in un unico paese o territorio e merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori – e dagli artt. 31 e ss. del Regolamento che forniscono le indicazioni applicative.
L’art. 31 RD , in particolare, stabilisce le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l’intero processo produttivo ed economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti – o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento).
Con gli artt. 32 , 33 e 34 RD sono invece fissati i criteri in presenza dei quali merci ottenute dalla lavorazione/trasformazione di prodotti provenienti da più paesi o territori sono considerate originarie ai sensi dell’art. 60 , par. 2, CDU e, cioè quando nel paese di riferimento si verificano tutte le seguenti condizioni:
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