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Violazioni formali, definizione agevolata in più tappe

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La definizione agevolata delle violazioni formali si perfeziona attraverso:

  1. la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo 2020;
  2. il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24, alternativamente:
    – in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019;
    – in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

E’ quanto prevede il Provvedimento direttoriale 15 marzo 2019, n. 62274, emanato in attuazione dell’art. 9 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Al riguardo, si ricorda che la regolarizzazione non si applica:

  1. alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
  2. alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
  3. alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

E’ inoltre prevista l’esclusione dalla sanatoria in esame per:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

Al riguardo, il provvedimento precisa che l’esclusione rileva:

  • sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990);
  • sia con riferimento alle violazioni relative all’Ivafe (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all’Ivie (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011).

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